Rilevazione temperatura e GDPR: come trattare i dati sensibili

Rilevazione temperatura e GDPR: come trattare i dati sensibili

In seguito all’emergenza sanitaria sono state adottate misure aggiuntive rispetto a quanto prescritto dal quadro giuridico; una di queste è il controllo sistematico della temperatura corporea del personale dipendente, di clienti e di altri visitatori al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 nei locali aziendali.

Questa decisione può tuttavia scontrarsi con i diritti delle persone alla vita privata e/o alla protezione dei dati personali, dato che in Italia la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali considerando che essa è considerata un dato relativo alla salute.

In effetti, la temperatura corporea può essere misurata attraverso una grande varietà di dispositivi e procedure che in maniera diversa incidono sulla privacy degli interessati e che per questo dovrebbero essere oggetto di un’attenta valutazione da parte dei titolari del trattamento che decidono di impiegarli.

È consentito quindi misurare la temperatura di dipendenti e clienti al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19?

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel corso dell’emergenza sanitaria, ha confermato la possibilità di rilevare la temperatura corporea di dipendenti, utenti e fornitori di aziende e studi privati. Sempre lo stesso, ha sottolineato che devono comunque essere rispettati i principi generali del trattamento e, in particolare, quello di minimizzazione del trattamento (rendere al minimo le occasioni di utilizzo dei dati personali).

Come si può procedere correttamente al rilevamento della temperatura corporea?

In seguito alle prescrizioni introdotte con la legislazione d’emergenza per la diffusione del Covid 19, è consentita e giustificabile la semplice rilevazione della temperatura. Le persone devono comunque essere informate che l’accesso alla struttura è soggetto al rilevamento della temperatura attraverso l’uso di dispositivi digitali; la comunicazione può essere effettuata attraverso avvisi e cartelli ben esposti.

Esistono casi particolari in cui la temperatura può essere registrata?

Non è consentita la registrazione dei dati inerenti la temperatura corporea rilevata ma, come chiarito dal Garante della Privacy, le informazioni possono essere conservate nella sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge (37.5 gradi), documentando in ogni caso le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

Il Protocollo stabilisce che la riservatezza delle informazioni relative al possibile contagio da Coronavirus debba essere assicurata non solo in caso di allontanamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, ma anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, e dei suoi colleghi.

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Come esporre i cartelli per la Videosorveglianza in modo corretto

Come esporre i cartelli per la Videosorveglianza in modo corretto

Quando si sceglie di installare un sistema di sicurezza è necessario approfondire il tema della corretta esposizione dei cartelli di videosorveglianza, argomento ancora molto controverso e discusso sia in ambito pubblico che privato.

Infatti, vigilando un luogo o un bene, è necessario tener conto della normativa per essere in linea con gli adempimenti del GDPR, poiché la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo delle immagini rappresentano un trattamento di dati personali, anche se non accompagnate da alcuna didascalia o descrizione scritta o sonora.

I cartelli vanno esposti anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive), a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

Per questo motivo fondamentale è esporre cartelli di videosorveglianza sia per telecamere a circuito chiuso (CC/TV) sia per quelle che non effettuano la registrazione e, se vengono effettuate riprese notturne, la segnaletica deve essere ben visibile anche di notte.

I cartelli devono essere posizionati prima dell’area di azione delle telecamere e non essere nascosti; sono accettati anche quelli non acquistati nei negozi, purché contengano i seguenti dati:

  • Il nome del titolare o il suo rappresentante;
  • Le finalità della sorveglianza;
  • Informativa dei diritti dell’interessato;
  • Modalità del trattamento delle immagini (da specificare anche se vengono trasmesse a terzi).

Anche se si tratta della propria abitazione, è obbligatorio esporre il cartello di videosorveglianza rispettando i seguenti punti del provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali:

  • Conservare le registrazione per un tempo limitato (24 ore o, in casi particolari, fino a 7 giorni);
  • Obbligo di non riprendere zone esterne al privato (parcheggi, strade, cortile etc.);
  • Proteggere i dati raccolti, con la possibilità di accedervi solo da titolari, responsabili o incaricati del trattamento dei dati.

La normativa in materia di protezione dati non si applica al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, ad esempio, mediante l’uso di droni).

Non viene applicata nemmeno nel caso di telecamere false o spente né nei casi di videocamere integrate in un’automobile per l’assistenza al parcheggio.

Alla luce di quanto visto finora, occorre fare molta attenzione ai vecchi cartelli informativi per i sistemi di videosorveglianza e seguire alla lettera i nuovi adempimenti del Garante della Privacy per evitare sanzioni amministrative che vanno dai 6.000€ ai 36.000€.

Hai ancora dei dubbi?

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