
Rilevazione temperatura e GDPR: come trattare i dati sensibili
In seguito all’emergenza sanitaria sono state adottate misure aggiuntive rispetto a quanto prescritto dal quadro giuridico; una di queste è il controllo sistematico della temperatura corporea del personale dipendente, di clienti e di altri visitatori al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 nei locali aziendali.
Questa decisione può tuttavia scontrarsi con i diritti delle persone alla vita privata e/o alla protezione dei dati personali, dato che in Italia la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali considerando che essa è considerata un dato relativo alla salute.
In effetti, la temperatura corporea può essere misurata attraverso una grande varietà di dispositivi e procedure che in maniera diversa incidono sulla privacy degli interessati e che per questo dovrebbero essere oggetto di un’attenta valutazione da parte dei titolari del trattamento che decidono di impiegarli.
È consentito quindi misurare la temperatura di dipendenti e clienti al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19?
Il Garante per la protezione dei dati personali, nel corso dell’emergenza sanitaria, ha confermato la possibilità di rilevare la temperatura corporea di dipendenti, utenti e fornitori di aziende e studi privati. Sempre lo stesso, ha sottolineato che devono comunque essere rispettati i principi generali del trattamento e, in particolare, quello di minimizzazione del trattamento (rendere al minimo le occasioni di utilizzo dei dati personali).
Come si può procedere correttamente al rilevamento della temperatura corporea?
In seguito alle prescrizioni introdotte con la legislazione d’emergenza per la diffusione del Covid 19, è consentita e giustificabile la semplice rilevazione della temperatura. Le persone devono comunque essere informate che l’accesso alla struttura è soggetto al rilevamento della temperatura attraverso l’uso di dispositivi digitali; la comunicazione può essere effettuata attraverso avvisi e cartelli ben esposti.
Esistono casi particolari in cui la temperatura può essere registrata?
Non è consentita la registrazione dei dati inerenti la temperatura corporea rilevata ma, come chiarito dal Garante della Privacy, le informazioni possono essere conservate nella sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge (37.5 gradi), documentando in ogni caso le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
Il Protocollo stabilisce che la riservatezza delle informazioni relative al possibile contagio da Coronavirus debba essere assicurata non solo in caso di allontanamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, ma anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, e dei suoi colleghi.
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